REPUBBLICA ITALIANA  Sent. n. 147/2007/E.L.   

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Adriano FESTA FERRANTE          Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA                     Consigliere

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE             Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n.6863/E.L. del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di Saverio D'AMELIO, rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Pietrangelo Jaricci ed elettivamente domiciliato in Potenza alla via N. Sauro, n.112 presso lo studio dell'avv. Emilio BONELLI, e Alberto PASQUINO rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Vito Mario SCIANDIVASCI presso il cui studio sito in Matera al Vico III° Cappelluti, n.1/C elettivamente domiciliato

avente ad oggetto: richiesta di risarcimento danni in favore dell'Erario;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi,   nella    pubblica   udienza   del  15   maggio   2007,   con

l'assistenza del Segretario Sig.ra Maria A. CATUOGNO, il Consigliere relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele ORICCHIO, nonché i difensori costituiti degli odierni convenuti.

Visti tutti gli atti e i  documenti  di   causa,    nonchè   le conclusioni rassegnate  dalle  parti, come da verbale d'udienza;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione del 27.6.2006 - preceduto da rituale invito a dedurre del 28.3.2006 - la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i signori D'Amelio Saverio e Pasquino Alberto chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Ferrandina, della complessiva somma di € 603.656,00 - maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria - a titolo di risarcimento del danno sofferto dal predetto Comune in conseguenza degli ingiustificati pagamenti effettuati da questi verso la ditta Bitondo di Montescaglioso e corrisposti all'esito di una lunga e complessa controversia giudiziaria che aveva perniciosamente accompagnato l'intera vicenda amministrativa - ed i retrostanti e presupposti dati tecnici - dei lavori di realizzazione della strada interpoderale Ferrandina - Craco, ed alla predetta impresa affidati nel 1973 sulla scorta di un progetto approvato con delibera della Giunta Municipale n.393 del 6.11.1970 per un importo di £ 162.375.000. 

La vertenza oggi all'esame traeva origine da una nota - prodotta nel settembre del 1999 - con la quale il Comune di Ferrandina comunicava alla Procura Regionale presso la Corte dei conti per la Basilicata l'intervenuta adozione, a mezzo di delibera del Consiglio Comunale n.60 del 27.9.1990, di un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio riferiti ad una controversia instauratasi tra il Comune di Ferrandina e l'Impresa Bitondo di Montescaglioso a seguito dei lavori di realizzazione della suddetta strada  Ferrandina - Craco.

L'originario importo dei lavori (di £ 162.375.000) di cui alla deliberazione n.393 del 6.11.1970 subiva una variazione in aumento l'anno successivo, quando, con delibera n.431 del 25.11.1971, lo stesso veniva definito in £ 183.750.000.

Ai sensi della legge n.853 del 6.10.1971, tali lavori sarebbero stati finanziati dalla CASMEZ mediante l'erogazione di un contributo di £ 135.081.625, pari all'87,5% del conto totale dell'opera, il cui progetto, approvato dalla stessa CASMEZ in data 28.3.1972, veniva fissato in £ 154.379.000: condizione necessaria per l'erogazione del contributo così determinato era rappresentata dalla esistenza della disponibilità di risorse finanziarie del Comune da destinare alla manutenzione dell'opera da realizzare.

I lavori venivano affidati, in data 14.11.1972 con delibera di Giunta Municipale n.540, all'impresa Bitondo di Montescaglioso, mediante trattativa privata resa possibile dall'esito negativo della licitazione privata esperita in precedenza. Il contratto, stipulato il successivo 21.12.1972 con n.250 di repertorio, obbligava l'Impresa ad eseguire l'opera verso un contributo CASMEZ rideterminato in                               £ 128.649.648 (in luogo della iniziale somma pari a  £ 135.081.625), e tanto in virtù della disponibilità - non contemplata espressamente in contratto, ma dichiarata come conosciuta ed accettata dalla ditta Bitondo in specifica nota sottoscritta in data 14.11.1972 - dell'usufrutto  di una cava di pietra di proprietà del Comune di Ferrandina, e sita in località Farnetto.

L'esecuzione dei lavori, da ultimarsi entro il termine di 18 mesi, veniva immediatamente segnata da rallentamenti ed arresti, cagionati da avverse condizioni atmosferiche e dall'emergenza di variazioni progettuali: conseguentemente, ne veniva richiesta la proroga in data 13.9.1973, con nota n.6796 trasmessa alla CASMEZ, quantificando in £ 6.920.000 l'importo dei danni prodotti dalle suddette avversità atmosferiche alle zone interessate alle opere di costruzione della strada.

In riscontro a tale istanza di proroga - prodotta in data 13-9-1973 - nella quale non risultava essere stato quantificato l'importo dei danni da avversità atmosferiche (vedi, invece, il punto 4) del foglio n.2 dell'All. n.4)) la CASMEZ, con nota protocollata in arrivo dal Comune di Ferrandina in data 31.1.1975, concedeva una proroga di mesi 6, prescrivendo che il collaudo dell'opera dovesse avvenire entro il 28.5.1975

In data 26.11.1973, con delibera di Giunta Comunale n.460, il Comune, previo parere favorevole della Direzione Lavori, concedeva all'Impresa Bitondo un'anticipazione di £ 15.000.000.

In  data  15.2.1978  (mandato n. 113), veniva pagata all'Impresa

Bitondo la somma di  £ 66.667.000: contestualmente, quest'ultima provvedeva a restituite al Comune di Ferrandina l'anticipazione ottenuta circa 5 anni prima, e, giusta pattuizioni intervenute in  sede di erogazione dell'anticipazione, gli interessi maturati fino alla data di liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Prima di tale liquidazione, il Comune di Ferrandina aveva sollecitato la CASMEZ a procedere al collaudo parziale dei lavori eseguiti.

Tale operazione, effettuata in data 14.10.1977, si concludeva con una riduzione della contabilizzazione dei lavori eseguiti che dall'importo di £ 113.325.290 certificato dalla Direzione Lavori, venivano ridefiniti come pari a £ 105.126.000; veniva così emesso,  a titolo di acconto, il contributo di £ 70.000.000 (mandato n.849 del 21.1.1978)  che il Comune di Ferrandina impegnava nelle modalità suddette (erogazione della somma di £ 66.670.000 in favore dell'Impresa Bitondo per l'avanzamento del lavori) destinando la rimanente somma - £ 3.333.000 - al pagamento dei compensi dei tecnici coinvolti nell'opera.

La parte residuale del contributo CASMEZ (concesso, come si è detto prima, per una somma pari a £ 135.081.625) di £ 65.081.625 sarebbe stata erogata una volta che il Comune avesse deliberato di accollarsi - come nei patti - l'onere di manutenzione della strada in costruzione: tanto veniva precisato nella nota CASMEZ n.0094444 del 12.2.1981. E poiché alcuna decisione fu mai in tal senso formalizzata dal Comune di Ferrandina, la CASMEZ provvedeva, con successiva nota n.82822 del 29.1.1983, a revocare “ex nunc” il contributo concesso, considerando come definitivo il collaudo parziale effettuato il precedente 14.10.1977.

Il Comune di Ferrandina si vedeva, così, privato della possibilità di ottenere ed utilizzare la rimanente somma di                           £ 65.081.625 finanziabile dalla CASMEZ.

Trascorrevano ulteriori 5 anni, ed in data 7.10.1988, l'Impresa Bitondo chiedeva al Comune di Ferrandina che le venisse liquidata la somma di £ 385.359.248 che, riferita al precedente 30.9.1976, comprendeva il corrispettivo dei lavori eseguiti (£263.210.150) ed il ristoro dei danni cagionati alle opere eseguite ed ai materiali dagli eventi atmosferici eccezionali del 4 e 5 novembre 1976, certificati dalla Direzione lavori in data 9.11.1976 e quantificati dall'Impresa in £ 122.149.098.

La quantificazione dell'importo dei lavori eseguiti veniva riscontrata come corretta dall'Ufficio tecnico del Comune di Ferrandina nella successiva relazione dell'11.8.1989; alcuna valutazione veniva, invece, svolta in ordine ai pur vantati danni derivati dagli eventi climatici straordinari del novembre del 1976. Tuttavia, con nota n.4723 del 17.4.1989, il Sindaco del Comune di Ferrandina - Sen. Saverio D'Amelio, odierno convenuto - comunicava all'Impresa Bitondo di riconoscere l'intero importo del credito da questa vantato.

Seguiva, così, l'adozione della delibera di Consiglio Comunale n.60 del 27.9.1990 con la quale il Comune di Ferrandina, nel contesto dell'azione di risanamento finanziario dell'Ente, riconosceva il debito fuori bilancio vantato dall'Impresa Bitondo quantificando lo stesso in £ 385.359.248, di cui, come si è detto, £263.210.150 per lavori eseguiti - ed accertati come tali dall'Ufficio tecnico del Comune di Ferrandina - e £ 122.149.098 per il ristoro di presunti danni patiti dall'Impresa a causa di violente avversità atmosferiche, e mai riscontrati dal medesimo predetto Ufficio tecnico comunale.

Tale delibera, costituente il primo, sostanziale “incipit” della lievitazione dei costi della vicenda in esame, veniva trasmessa alla locale Procura Regionale nel settembre  del 1999, e dunque ben 9 anni dopo la sua adozione.

Riferisce la Procura, peraltro, come il riconoscimento da parte del Comune di Ferrandina di tale partita debitoria fosse stata resa necessaria dalla intervenuta - medio tempore - emissione di due decreti di ingiunzione di pagamento (n.512/89 e n.589/92) fondati sulla suddetta dichiarazione del Sindaco D'Amelio del 17.4.1989 n.4723 in cui si riconosceva la fondatezza delle ragioni creditorie dell'Impresa Bitondo.

In realtà, risulta dagli atti che il primo decreto di ingiunzione, riferito alla somma di £ 263.210.150 (lavori eseguiti dall'Impresa) veniva emesso in data 11.12.1989; mentre il secondo, riferito alla somma di £ 122.149.098 (danni da nubifragi del 1976) veniva emesso in data 29.9.1992.

Dei  due  decreti  ingiuntivi,  pertanto,  solo  il  primo, in quanto

emesso in data anteriore, poteva dirsi presupposto della deliberazione

di riconoscimento dei debiti fuori bilancio del 27.9.1990 n.60.

V'è anche da dire che la nota n.4723 del 17.4.1989 del Sindaco D'Amelio, nel riconoscere che “il Comune è debitore delle somme”, si riserva di definire il “quantum” dovuto, demandandone tale compito all'U.T.C.; la stessa nota “invita” la ditta a non intraprendere iniziative giudiziarie, anche per non gravare il bilancio comunale.

L'Impresa Bitondo, evidentemente, con la richiesta di ingiunzione di pagamento dell'11.12.1989, non teneva conto di tale invito.

Evidentemente il Sindaco, visto che l'invito a soprassedere era rimasto privo di riscontro; e visto il successo della prima richiesta di decreto ingiuntivo (n.512/89), decideva di promuovere il riconoscimento dell'intero debito, ritenendo che anche il secondo decreto ingiuntivo - poi successivamente in effetti richiesto (n.589/92) - sarebbe andato a buon fine.

Alla delibera di riconoscimento del debito, comunque, non seguiva la procedura contemplata dai commi 5 e segg. dell'art.24 del D.L. 2.3.1989, n.66 conv. in L. 24.4.1989, n.144: conseguentemente, ed in assenza di accordo sul piano di rateizzazione del debito, l'impresa Bitondo procedeva a promuovere l'esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti.

Seguivano, così, gli atti di pignoramento presso il Tesoriere Comunale “Banca Popolare del Materano” filiale di Ferrandina recanti il n.47 e 48 del 1996: il primo, derivante dal D.I. n.512/89 per la somma di £ 2.366.522.641 oltre IVA, ed il secondo, derivante dal D.I. n.589/92 per la somma di £ 184.737.418 oltre IVA: tanto al fine di conseguire il ristoro di interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia sostenute a far tempo dal 30.9.1976.

Con Ordinanza del 22.8.1996, il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, assegnava all'Impresa Bitondo la somma di £ 990.878.166, a parziale soddisfazione del credito da questa vantato ed azionato.

Infruttuosa si rivelava, poi, anche l'iniziativa del Comune volta ad ottenere la riduzione del pignoramento eseguito.

Seguivano, in data 14.12.2001, 20.6.2002, 5.12.2002 e 20.7.2004, varie ordinanze di assegnazione di somme in favore dell'Impresa Bitondo, tutte riconducibili ai crediti da questa fatti valere con i decreti ingiuntivi non opposti n.512/89 e n.589/92.

Ai predetti provvedimenti - emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione mobiliare - il Comune di Ferrandina faceva seguire l'emissione di mandati di pagamento volti a garantire osservanza e riscontro alle adottate ordinanze.

Lo stato dei pagamenti effettuati dal Comune di Ferrandina, in relazione all'annosa vicenda che si è tentato di sintetizzare, veniva dalla Procura Regionale così ricostruito:

1)      € 199.021,44 pagati con mandato di pagamento n.89 dell'11.1.1993 e riferibili alla Delibera di Consiglio comunale n.60 del 27.9.1990 di riconoscimento di debiti fuori bilancio per il corrispondente importo di £ 385.359.240;

2)      € 511.745,86   pagati  con mandato di pagamento n.1385

del 21.7.1999 e riferibili all'Ordinanza del Pretore di Matera del 22.8.1996 per il corrispondente importo di £ 990.878.166;

3)      € 140.007,55 pagati con mandato di pagamento n.109 del 6.2.2002 e riferibili all'Ordinanza del Giudice esecutivo del 14.12.2001;

4)      € 117.958,06 pagati con mandato di pagamento n.1675 del 2.8.2002 e riferibili all'Ordinanza  del Giudice esecutivo del 20.6.2002;

5)      € 269.568,39 pagati con mandato di pagamento n.186 dell'11.2.2003 e riferibili all'Ordinanza  del Giudice esecutivo n.1484 del 5.12.2002;

6)      € 80.867,19 pagati con mandato di pagamento n.187 dell'11.2.2003 e riferibili all'Ordinanza  del Giudice esecutivo n.1484 del 5.12.2002;

7)      € 146.169,51 pagati con mandati di pagamento nn.1980, 1981, 1982,  e 1983 del 10.9.2004, e riferibili all'Ordinanza  del Giudice esecutivo n.363 del 20.7.2004.

Il totale dei pagamenti ad oggi effettuati in favore dell'Impresa Bitondo ascende a € 1.465.338.

V'è da aggiungere che tutte le assegnazioni di somme disposte dal Giudice esecutivo sono state imputate al parziale soddisfacimento dei crediti di cui venne ingiunto il pagamento con  i decreti n.512/89 e n.589/92.

Nel rimarcare l'incredibile esorbitante dimensione assunta dalla spesa sostenuta dal Comune di Ferrandina per la costruzione della strada in argomento, rispetto alle iniziali previsioni progettuali e finanziarie (circa € 2.800.000 rispetto alla somma iniziale pari a                 £ 162.375.000) la Procura Regionale osservava come l'insieme dei pagamenti  in favore dell'Impresa Bitondo (€ 1.465.388,00) costituisse un danno per il Comune di Ferrandina, sul quale chiamava a controdedurre, in sede di invito, quelli che riteneva, ad un primo esame, i coautori dello stesso, vale a dire, il Sindaco Sen. Saverio D'Amelio (che aveva guidato l'Amministrazione Comunale nei periodi 10.6.1980-13.4.1984; 9.7.1984-8.7.1989; 9.7.1989-5.6.1993); il responsabile dell'U.T.C. di Ferrandina, geom. Alberto Pasquino (che risultava aver ricoperto, nel periodo considerato come “genetico” del contestato danno, anche la carica di Direttore Lavori); e la dott.ssa Maria Taccardi, Segretario Comunale di Ferrandina che aveva partecipato alla seduta del Consiglio Comunale del 27.9.1990, dove era stata adottata la delibera n.60 di riconoscimento del debito verso l'Impresa Bitondo, elencato nella lista dei debiti fuori bilancio sottoposta al riconoscimento da parte dell'Organo assembleare.

Ai primi due soggetti invitati - oggi odierni convenuti - la Procura Regionale contestava di aver superficialmente e negligentemente gestito la vicenda dei lavori di realizzazione  della strada omettendo ogni iniziativa - propositiva e decisoria - volta ad assicurare il previsto accollo degli oneri di manutenzione della strada costruenda, la cui assunzione a carico del Comune era contemplata, sin dall'inizio di questa lunga e defatigante vicenda, come condizione necessaria per l'ottenimento e la utilizzazione del contributo CASMEZ. Veniva ancora contestata la mancata richiesta del collaudo finale dei lavori e la mancata adozione delle iniziative procedurali previste dai commi 5 e segg. dell'art.24 del D.L. n.66/1989 conv. in           L. n.144 del 24.4.1989 che, nel richiedere l'accordo con i creditori per la definizione di un piano di rateizzazione del debito, avrebbe certamente sottratto l'Ente alle gravose conseguenze della esecuzione forzata poi intrapresa. Il quadro delle omissioni contestate era completato dalla mancata tempestiva adozione dell'opposizione ai decreti ingiuntivi n.512/89 e n.589/92 che aveva aperto la strada alla successiva serie di ordinanze del Giudice esecutivo di assegnazione di somme. Ai predetti due presunti coautori del danno venivano addebitate omissioni diversamente qualificate, e ciò anche  per descrivere il tipo di condotta da costoro, invece, concretamente esigibile.

Così, al Sindaco - Sen. Saverio D'Amelio - veniva imputata, specificamente, la mancata adozione di ogni iniziativa diretta a ricercare le risorse finanziarie in bilancio onde consentire la conservazione del contributo CASMEZ, ed evitare, conseguentemente, le esorbitanti pretese creditorie dell'Impresa Bitondo.

Anche il geom. Alberto Pasquino - responsabile U.T.C. e D.L. -risultava non essersi attivato in alcun modo per segnalare la necessità di definire l'effettivo accollo degli oneri manutentori; lo stesso, inoltre, si era reso autore di attestazioni aventi ad oggetto l'intervenuta esecuzione di lavori straordinari da parte  dell'Impresa Bitondo, omettendo tuttavia di quantificare e contabilizzare gli stessi, e non avvertendo la necessità di procedere ad una interruzione dei lavori, considerato che su tali diversi e straordinari interventi non v'era stato il “placet” dell'Amministrazione comunale. In sostanza, ed in sintesi, al geom. Pasquino veniva addebitato dalla Procura regionale un comportamento improntato da grave negligenza tanto nella fase di collaborazione  attiva nella esecuzione delle opere, omettendo di segnalare disfunzioni, ritardi ed inadempienze, quanto nella vigilanza complessiva, omettendo di segnalare la necessità di procedere alle operazioni di collaudo.

In ordine, poi, alla mancata stipulazione di accordi transattivi con il creditore appaltatore, che avrebbe dovuto seguire, invece, l'adozione del provvedimento di riconoscimento del relativo debito, veniva invitata a dedurre la dott.ssa Maria Taccardi che, in qualità di Segretario Comunale supplente, aveva partecipato alla seduta del Consiglio comunale in cui era stata approvata la delibera n.60, esprimendo il proprio parere favorevole, e non svolgendo alcun riferimento agli adempimenti successivi.

In sede di emissione di invito a dedurre il danno veniva così quantificato:

-        le somme complessivamente erogate dal Comune di Ferrandina ascendevano ad € 1.465.338;

-        di tali somme, la Procura Regionale non procedeva alla contestazione di quanto corrisposto prima del quinquennio relativo alla durata del termine prescrizionale: venivano così esclusi dalla partita di danno, perché coperti da prescrizione e perché riferiti ai lavori effettivamente eseguiti, i mandati di pagamento n.89 dell'11.1.1993 di € 199.021,44 e n.1385 del 21.7.1999 di € 511.745,86 (per un totale di  € 710.767,30);

-        il danno risarcibile, per il quale si procedeva, ascendeva così ad € 754.570 (somma arrotondata).

L'ammontare del predetto danno veniva poi così ripartito nella richiesta risarcitoria prospettata nell'invito a dedurre: 50% al Sindaco D'Amelio; 30% al Direttore dei Lavori  Pasquino; 20% al Segretario comunale Taccardi.

Il Sindaco D'Amelio e la dott.ssa Taccardi provvedevano a controdedurre all'invito emesso nell'aprile del 2006. La dott.ssa Taccardi, che veniva anche ascoltata personalmente a seguito di specifica richiesta, sosteneva come la brevità dell'incarico ricoperto quale Segretario comunale di Ferrandina escludesse in radice ogni responsabilità in ordine ai danni contestati e provenienti da una lunga e complessa serie di eventi e di condotte dispiegatesi in un arco temporale di oltre un trentennio. La Procura Regionale concordava con la fondatezza di tali argomentazioni e, di conseguenza, archiviava  la posizione della dott.ssa Taccardi, non ritenendo che la condotta da questa tenuta potesse rivelarsi casualmente idonea nel processo determinativo del contestato danno.

Non altrettanto convincenti e persuasive apparivano, invece, le deduzioni rappresentate dal Sindaco D'Amelio, e sinteticamente incentrate sulla intervenuta prescrizione del danno, sulla riconducibilità dello stesso ad una serie diversificata di condotte da altri amministratori e funzionari tenute e sulla insussistenza del connotato di gravità della colpa.

Conseguentemente, il Sen. Saverio D'Amelio ed il geom. Alberto Pasquino, rispettivamente Sindaco e Responsabile U.T.C. del Comune di Ferrandina  - nonché, il secondo, Direttore Lavori di realizzazione della strada in oggetto - venivano citati nell'odierno giudizio perché venisse accertata la rispettiva responsabilità del danno arrecato al Comune di Ferrandina a seguito delle vicende descritte “infra”, quantificato in € 754.570,00 e ripartito secondo una percentualizzazione, diversa da quella prospettata in sede di invito a dedurre, che vede coinvolti il Sindaco D'Amelio nella misura del 40%; il geom. Pasquino nella uguale misura del 40% ed il Segretario Comunale Luciano Plati - deceduto - nella misura del 20%.

Al predetto funzionario, titolare dell'Ufficio di Segreteria del Comune di Ferrandina per gran parte del tempo in cui si era sviluppata la vicenda dannosa, la Procura Regionale provvedeva ad addebitare, in sede di atto di citazione, le più significative e rilevanti omissioni valutate nell'attivazione della procedura di riconoscimento del debito verso l'Impresa Bitondo, nonché  una palese negligenza nella doverosa attività di vigilanza e di controllo sulla complessa dimensione amministrava dell'opera intrapresa.

Essendo il Plati deceduto, e non rivelandosi recuperabile la somma a questi imputata, la Procura Regionale provvedeva a rideterminare  il danno risarcibile in € 603.656,00 che addebitava in misura eguale - e pari alla metà del totale - a ciascuno degli odierni convenuti, i quali venivano così chiamati a risarcire - ciascuno di essi - una somma pari ad € 301.828.

In prossimità della odierna udienza di discussione, entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando in punto di diritto ed in punto di fatto gli addebiti rispettivamente loro mossi dalla Procura regionale nell'atto di citazione .

Il senatore Saverio D'Amelio, in particolare, attraverso il difensore costituito avv. Jaricci, eccepiva la tardività della emissione dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre, non essendo stato il primo notificatogli nel termine di legge previsto dalla normativa di settore (art.5, co.1, L. n.19/94) termine che risultava essere stato rispettato solo in riferimento al deposito dell'atto stesso presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale. Il patrono del convenuto riteneva che tale “modus procedendi” si rivelasse lesivo delle inderogabili ragioni difensive del convenuto stesso e lesivo dei principi di corretta instaurazione del contraddittorio. Tali argomenti venivano sviluppati con dovizia di riferimenti normativi, dottrinari e giurisprudenziali e si concludevano per la declaratoria di nullità o di inammissibilità dell'atto di citazione. Veniva anche eccepita la prescrizione dell'azione di responsabilità, il cui “dies a quo” veniva dal difensore individuato nella data di emissione dei decreti ingiuntivi non opposti, con evidente superamento del termine quinquennale stabilito dalla legge per l'utile esercizio del diritto al risarcimento da parte della Procura Regionale.  Nel merito della vicenda, si osservava come gli adempimenti rimessi al potere del sindaco pro-tempore fossero stati tutti puntualmente assolti   e che eventuali ritardi, negligenze o inadempienze andavano ricercate nella condotta - commissiva o omissiva - di altri soggetti titolari di cariche amministrative (funzionari e tecnici).

Anche il geom. Alberto Pasquino provvedeva a contestare, attraverso il proprio avvocato Vito Mario Sciandivasci l'intero impianto accusatorio, eccependo, in primo luogo, la prescrizione dell'azione di responsabilità intrapresa dalla Procura Regionale con l'atto di citazione per cui oggi è causa e sottolineando la circoscritta e limitata operatività della propria sfera di azione che mai avrebbe potuto rivelarsi produttiva di un sì ingente danno. Anch'egli, a tale ultimo riguardo, sottolineava come tutti gli adempimenti rimessi alla propria funzione ed alla propria carica fossero stati puntualmente osservati sì da escludere ogni causalità con la produzione del contestato danno.

Le predette argomentazioni difensive venivano ulteriormente ribadite e dispiegate nel corso della odierna trattazione orale, dove anche il P.M., dal suo canto, ulteriormente sviluppando l'impianto accusatorio contenuto nel proprio atto di citazione, confermava le richieste di condanna ivi contenute.

In tale stato la causa, dopo ampia e diffusa trattazione, veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve in via preliminare occuparsi di esaminare l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'azione di danno per tardiva notifica dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre. L'eccezione è basata sulla affermazione che il “dies ad quem” del termine fissato dall'art.5 della L. n.19/94 come modificata dalla L. n.639/96 è la data di notifica della citazione al convenuto.

In proposito va notato che:

-        il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti è introdotto con il deposito dell'atto di citazione nella segreteria della Sezione territoriale competente: da tale momento il giudizio può dirsi pendente;

-        il Presidente della Sezione adita fissa la data della udienza di discussione con proprio decreto stilato in calce all'atto di citazione, come innanzi depositato; al convenuto va notificato l'atto di citazione con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

-        l'art.5 della L. n.19/94 e successive modificazioni stabilisce che il Procuratore Regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro il termine (ordinatorio) come innanzi fissato;

-        l'emissione dell'atto di citazione conclude la fase pre-processuale centrata sull'invito a dedurre, fase pre-processuale nella quale non si è ancora instaurato il contraddittorio (cfr. Corte Cost. n.513/2002) e dà ingresso alla fase processuale che ha inizio, dunque, con il deposito dell'atto di citazione nella segreteria del Giudice adito;

-        i termini previsti nell'art.5 della L. n.19/94 segnano i limiti - minimo e massimo - di durata della fase pre-processuale previsti in detta norma. Da ciò consegue che il  termine risulta rispettato con l'emissione dell'atto di citazione;

-        l'uso del termine “emissione” rende per altro verso manifesto che il dato rilevante per il rispetto del termine è costituito dal “portare all'esterno l'atto”, ciò che avviene con il deposito dello stesso in segreteria;

-        la notifica dell'atto di citazione assume rilievo ai fini della instaurazione del contraddittorio, il quale avviene in un momento successivo alla instaurazione del giudizio in tutti i casi in cui l'atto introduttivo (atto di citazione o ricorso) viene depositato presso il Giudice adito senza previa notifica al convenuto;

-        entro il centoventesimo giorno può essere chiesta proroga del termine con istanza rivolta al Giudice; tale istanza non deve essere notificata all'invitato (cfr. Corte Cost. n.513/2002 citata) e ciò conferma che l'attore pubblico dispone dell'intero periodo di tempo per decidere se emettere o no l'atto di citazione, senza dover scontare il tempo necessario per ottenere il decreto di fissazione dell'udienza, che è, peraltro attività rimessa ad un soggetto diverso e da compiersi in un tempo non coercibile né condizionabile dall'attore; né l'attore deve scontare il tempo necessario per ottenere la notifica dello stesso atto di citazione.

Da quanto detto consegue che il “dies ad quem” del termine di cui all'art.5 della L. n.19/94 è il deposito dell'atto di citazione nella segreteria del Giudice adito.

Quanto alla proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art.5, co. 1, L. n.19/94 per violazione  degli artt.3, 24 e 111 della Costituzione, va evidenziato che:

-        oggetto di interpretazione della norma è il termine finale entro il quale il Procuratore Regionale deve emettere l'atto di citazione o archiviare, e non la possibilità di deroga a termini decadenziali;

-        l'istituto dell'invito a dedurre è del tutto singolare ed è stato introdotto nell'ordinamento come difesa avanzata del convenuto e non come prerogativa del Procuratore Regionale. Invero nell'ordinamento generale l'esercizio di un'azione risarcitoria a natura patrimoniale è limitata dalla prescrizione o da altri termini inerenti all'atto o fatto costitutivo dell'obbligazione, ma non a previi adempimenti  nei confronti del convenuto. Peraltro nello stesso codice di procedura penale la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari comporta solo la inutilizzabilità delle prove successivamente raccolte (art.407, co.3, c.p.c.) ma non influisce nell'esercizio dell'azione;

-        l'interpretazione dell'art.5, co.1, L. n.19/94, come novellato con la L. n.639/94 è perfettamente coerente con gli indirizzi giurisprudenziali espressi dalla Corte Costituzionale in ordine ai limiti degli effetti decadenziali connessi al ritardo nel compimento dia attività ai soli adempimenti nella disponibilità della parte, con esclusione delle attività che sfuggono alla sua disponibilità (cfr. Corte Cost. nn.69/1994 e 477/2002). In questa ultima sentenza in particolare è stato affermato essere palesemente irragionevole, oltre che lesivo dei diritti di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di una attività riconducibile  non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (nella specie l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del notificante;

-        la prospettazione svolta dal patrono del convenuto di un possibile ritardo anche di lungo periodo tra deposito della citazione e sua notificazione come lesione degli interessi protetti del convenuto medesimo convince della tesi opposta, atteso che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è subordinata alla fissazione dell'udienza da parte del Presidente della Sezione Giurisdizionale adita. Se infatti questo adempimento avvenisse a lunga distanza di tempo sarebbe fortemente compromesso o addirittura ablato il diritto della P.A. Sarebbe infatti sufficiente un ritardo di 120 giorni da parte del Giudice nel fissare l'udienza per far decadere l'attore dall'esercizio del diritto, anche nella ipotesi che egli abbia emesso l'atto di citazione il giorno successivo alla scadenza del termine fissato per le deduzioni nell'invito a dedurre. Siffatta interpretazione si porrebbe, pertanto, in preciso contrasto con gli artt.3, 24, 111 Cost., norme che riguardano tutti i soggetti dell'ordinamento e perciò anche la parte pubblica.

In ordine a tale punto, pertanto, va escluso che possa proporsi questione di costituzionalità a meri fini interpretativi di una norma, dovendo il Giudice, tra più interpretazioni possibili, scegliere quella conforme a Costituzione.

Concludendo sulla problematica sollevata in ordine alla corretta dinamica dell'art.5, co.1, L. n.19/94 questo Giudice afferma che l'obbiettivo della norma predetta è costituito dalla predisposizione dei tempi certi entro i quali deve esercitarsi l'iniziativa del P.M.

Il bene giuridico tutelato, pertanto, non risulta essere tanto il diritto del cittadino a conoscere della citazione in giudizio ovvero dell'archiviazione - formule nelle quali si risolve la dinamica pre-processuale attivata con l'invito a dedurre - quanto la certezza dei tempi di azione rimessi all'iniziativa dell'Organo requirente.

Del resto, una soluzione processuale analoga a quella di cui si discorre, si verifica nel rito del processo del lavoro, dove con il deposito del ricorso presso la cancelleria viene a costituirsi la controversia, e ciò indipendentemente dalla conoscenza della data dell'udienza.

Il Collegio passa, quindi, ad esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sì come azionato dalla Procura Regionale attrice. L'eccezione si fonda sull'assunto secondo il quale il “dies a quo” del termine quinquennale di prescrizione, ed entro il quale l'attore pubblico è tenuto ad esercitare il diritto della cui azione risulta essere titolare, sarebbe da individuarsi nella data di emissione del decreto ingiuntivo non opposto, e non, invece, nel momento dei rispettivi pagamenti sì come, al contrario, affermato dall'attore pubblico, tanto evincendosi dall'atto di citazione e dall'intervento in udienza.

Al riguardo devesi affermare che la fattispecie che interessa è, infatti, governata, dall'art 1 comma 2 della legge 14/1994 n. 20, come modificata dal DL n. 543/1996, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639. Tale disposizione testualmente recita, che “il diritto al risarcimento del danno, si prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

Va tuttavia precisato che la giurisprudenza della Corte è tutt'altro che uniforme nel fare risalire l'evento fonte della responsabilità al momento in cui si è materializzato il danno, ovvero quando è stata resa effettiva la diminuzione patrimoniale subita dall'Ente.

Infatti l'azione contabile deve ora esercitarsi in cinque anni dal verificarsi del “fatto dannoso”. Il nuovo termine prescrizionale da un lato vale a ridurre il periodo di incertezza in cui sono tenuti gli amministratori ed i dipendenti, dall'altro è coerente con la funzione della responsabilità amministrativa non solo repressiva ma soprattutto preventiva di comportamenti dannosi analoghi a quelli oggetto di giudizio, funzione che può esplicarsi utilmente solo se una definitiva pronuncia giunga in tempi ragionevoli.

L'introduzione del nuovo termine è suscettibile di particolari questioni interpretative, per quanto attiene al “dies a quo” della sua decorrenza. Si tratta, cioè, dell'interpretazione da dare all'espressione “fatto dannoso” usata dal legislatore.

Rileva, quindi, la giurisprudenza formatasi sul termine iniziale della prescrizione, specie quando si tratti non di mancate acquisizioni ma di indebite erogazioni; giurisprudenza che, sostanzialmente, pur con sfumature e passaggi intermedi, oscilla tra due posizioni. Una, anche perché preoccupata del ridursi del periodo prescrizionale, continua a seguire l'interpretazione precedente alla comparsa, nella legislazione, dell'espressione “fatto dannoso” ed ancora individua quest'ultimo nell'erogazione di somme da parte della pubblica amministrazione e non nel fatto che tale erogazione ha reso inevitabile.

L'altra, muovendo dall'intervenuta modifica, che parla di “fatto” e non di “evento” dannoso, fa riferimento, come termine iniziale per il decorso della prescrizione, al comportamento che abbia posto le necessarie ed ineludibili premesse di un evento che ne diviene mera obbligata conseguenza: secondo tale giurisprudenza, dunque, la differenza tra le due espressioni sta nel fatto che la prima non contiene di necessità il riferimento al danno come materiale accadimento purché esso sia una conseguenza certa ed inevitabile del fatto medesimo. Ne consegue che il mancato verificarsi del danno nella sua materialità (si pensi ad esempio alla non ancora avvenuta erogazione di somme irretrattabilmente dovute a seguito di delibera pienamente efficace) non impedisce il decorrere del termine prescrizionale.

Tuttavia si precisa che il Collegio, aderendo ad un ampio orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis Sez. Riunite 24 maggio 2000 n.7/QM; Sez.III centrale 30 marzo 2000 n.124; idem 10 aprile 2000 n.134; Sez. Emilia-Romagna 23 ottobre 2003 n.2210; idem 20 gennaio 2004 n.19; Sez. Abruzzo 5 aprile 2004 n.310; Sez. Trentino Alto-Adige  20 giugno 2005 n. 57) è persuaso che il “dies a quo” debba decorrere dalla data del concreto esborso subito dall'Amministrazione.

Dall' interpretazione dell'art. 3, lett. b), del d.l. 23 ottobre 1996, n.543 convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.639, che ha sostituito l'art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n.20, si deduce che il legislatore, sostituendo alla terminologia “commissione del fatto”, contenuta nel testo iniziale della disposizione, quella di “fatto dannoso”, abbia inteso sottolineare che, ai fini del decorso dei termini prescrizionali, fosse essenziale intendere correttamente il significato di “fatto dannoso” comprensivo non solo della condotta antidoverosa, ma anche della conseguente lesione che viene a determinare l'effettivo depauperamento patrimoniale dell'Ente.

Certamente nella presente fattispecie si versa in quella ipotesi di “danno erariale indiretto”, naturalmente determinato dall'esistenza di un debito dell'Amministrazione locale (relativo al saldo di lavori eseguiti) e riconosciuto in base ad una decisione irrevocabile dell'A.G.O, ma divenuto poi concreto ed effettivo solo con i successivi mandati di pagamento con i quali si è provveduto alla liquidazione delle somme dovute a favore dell'Impresa Bitondo. 

Questo Collegio, d'altronde, non ignora l'orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, le quali, con sentenza n.3/2003/QM, hanno incardinato il termine iniziale della prescrizione per danno indiretto in quello del passaggio in giudicato della sentenza in quanto, da tale momento, il debito dell'amministrazione diviene certo, liquido ed esigibile.

Hanno escluso, le Sezioni Riunite, che l'individuazione di tale momento possa essere condizionata ad altre circostanze come, ad esempio, l'effettivo pagamento (come invece reputa questo Collegio).

Infatti, certamente è da condividere la tesi secondo la quale è con l'assunzione della forma e sostanza di cosa giudicata connessa alla sentenza irrevocabile che il debito diventi certo, liquido ed esigibile, ma è necessario e doveroso aggiungere che, in quel momento, esso non sia stato saldato, per cui non si è verificato quel pregiudizio delle finanze pubbliche che è fonte immediata, sotto il profilo oggettivo, di danno erariale.

Il nocumento, come lesione alle finanze del Comune di Ferrandina si è concretizzato solo allorché l'Amministrazione comunale, attraverso i vari mandati di pagamento ha disposto la liquidazione delle somme dovute in favore dell'Impresa Bitondo, per cui il dies a quo va correttamente rapportato a tale momento.

Pertanto, nel caso di cui si occupa, va messo in evidenza che con la notifica dell'invito a dedurre, il decorso del termine prescrizionale sia stato validamente interrotto in conformità all'ormai pacifica giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sent.n.14/QM/2000 del 20 dicembre 2000; 6/2003/QM del 20 marzo 2003, n.1/2004/QM), recepita dalle Sezioni centrali e territoriali (tra le più recenti, Sez. Abruzzo 4 marzo 2005 n.205, Sez. I 10 gennaio 2005 n.3; Sez. Trentino Alto Adige 23 giugno 2005 n.58) secondo cui detto atto è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione qualora contenga i requisiti di forma e di sostanza per produrre l'effetto della costituzione in mora.

Invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il P.M. contabile si configura quale soggetto terzo agente, nell'interesse dello Stato-ordinamento alla tutela della finanza pubblica, pertanto titolare dello ius postulandi, ma non del diritto di credito fatto valere che appartiene all'Amministrazione danneggiata.

Ciò posto, si è altresì affermato, con argomentazioni che il Collegio condivide pienamente,  che  il Requirente, pur non potendo qualificarsi in termini di sostituto processuale  - non essendo in tal caso il sostituito (l'Amministrazione) parte nel giudizio (sul punto vedasi Sez. Riun.n.6/QM/2003) - possa comunque validamente costituire in mora il debitore con la notifica dell'invito a dedurre a condizione che detto atto contenga l'esposizione analitica dei fatti, la espressa manifestazione di volontà di far valere il diritto, l'indicazione del titolo e dell'ammontare del credito, nonché l'esplicito riferimento agli artt.1219 e 2943 c.c..

La negazione di tale potere “significherebbe non solo menomarne i poteri al di sotto di quanto riconosciuto invece al difensore di un privato cittadino ma addirittura precludergli l'attivazione di tutti quegli strumenti extra-processuali che, senza il concorso del Giudice, potrebbero consentire uno spontaneo ristoro della lesione subita” (Sez. Riun.n.14/QM/2000), non costituendo un ostacolo la natura sostanziale di tale attività in quanto “il Procuratore regionale, nel proporre l'azione di responsabilità, esercita un potere di natura sostanziale in quanto, essendo preclusa all'amministrazione titolare del diritto l'iniziativa processuale, persegue la realizzazione della pretesa risarcitoria come unico soggetto abilitato ad esprimere la volontà autonoma di adire il giudice per conseguire tale realizzazione” (Sez.Riun. n.6/QM/2003 cit).

Peraltro, giova rilevare che la novella introdotta dall'art.1, comma 174, della l.n.266/2005 - in disparte tutte le complesse problematiche che comporta la sua interpretazione, in primis in punto di giurisdizione - è espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire al P.M. ampi poteri  finalizzati alla tutela dei crediti erariali e dunque alla luce della stessa appaiono ormai non più sostenibili le argomentazioni addotte dalla minoritaria giurisprudenza di questa Corte per negare la valenza di costituzione in mora dell'invito a dedurre.

Una volta risolte le eccezioni difensive prospettate in via preliminare, il Collegio accede all'esame dei contenuti costituenti il merito della vicenda dannosa sottoposta al proprio scrutinio.

Il primo dato - indiscutibile, certo, eclatante - è che un esborso ingiustificato e macroscopicamente sproporzionato di denaro pubblico sia stato prodotto dalla descritta iniziativa amministrativa e dagli importanti risvolti giudiziari che hanno offuscato - se non annullato - la stessa bontà delle ragioni poste a fondamento della scelta di realizzazione dell'opera.

L'incredibile, e per molti aspetti sconcertante, dispiegamento di iniziative giudiziarie volte al soddisfacimento di pretese creditorie a dir poco discutibili per fondamento e dimensione ha, di fatto, riqualificato l'intera vicenda trasformandola da “incauto e superficiale” esempio di gestione di opera pubblica in “patente e sfrontato” momento di vera e propria dilapidazione di risorse pubbliche.

E  non  appaiano, queste, iperboliche  affermazioni  prossime al

clamore giornalistico.

E' tristemente sorprendente come una struttura tecnica ed amministrativa preposta alla gestione  di una Pubblica Amministrazione possa consentire che una previsione di spesa di          £ 162.000.000, programmata per finanziare una ordinaria opera pubblica, lieviti in progressione geometrica inarrestabile fino alla corresponsione di poco meno di 3 miliardi di vecchie lire.

Tali aberrazioni operative, che mortificano e sviliscono ogni riferimento alla “pubblicità” rinvenibile nella gestione delle risorse pubbliche, non possono considerarsi frutto di casualità o di complessità del tessuto normativo o regolamentare posto a presidio della regolarità dell'azione amministrativa, per quanto in esso sia a volte possibile individuare momenti di particolare perplessità o involuzione interpretativa e, quindi, applicativa.

Esse costituiscono, al contrario e come nel caso in esame, plateale evidenziazione di un diffuso e generico senso di disaffezione di una intera struttura amministrativa verso la cura del bene pubblico.

Ed in tale chiave va letta, non solo,  la condotta omissiva serbata dal singolo soggetto - il Sindaco o il geometra capo dell'Ufficio Tecnico - oggi qui convenuti, ma anche l'atteggiamento di totale ed assoluto disinteresse coltivato da quanti - Assessori, Consiglieri Comunale, Componenti degli Uffici tecnici o finanziari, Funzionari dell'Ufficio di Segreteria del Comune - in ragione della funzione svolta  e  della  titolarità  del  ruolo  o  della  carica avrebbero potuto e

dovuto impedire la verificazione di quello  che  si  è rivelato essere per

 il Comune di Ferrandina un vero e proprio disastro finanziario.

Una diversa - radicalmente diversa - condotta dei componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nella quale ultima primario rilievo assumevano le posizioni degli assessori con specifica delega, era da esigersi non solo e non tanto alla luce delle generali ma persuasive competenze a tali organi attribuite dagli artt.33 e 35 della l. n.142 del 1990, ma anche, e soprattutto, in virtù della rilevanza dell'atto deliberativo consiliare n.60 del 27.9.1990, proposto dall'Organo esecutivo ed approvato dalla Assemblea consiliare, statuente il riconoscimento di debiti fuori bilancio tra i quali era incluso quello vantato dalla ditta Bitondo.

E', questo appena richiamato, un passaggio delicato, sul quale il Collegio reputa di soffermare la propria attenzione.

Il debito di £385.359.248 contenuto nell'elenco allegato alla suddetta deliberazione è la risultante di due pretese creditorie vantate dalla ditta Bitondo: la prima, pari  a £ 263.210.150 si riferisce ai lavori da questa eseguiti per la costruzione della strada; la seconda, di £ 122.149.098, viene  indicata come dovuta per il ristoro dei danni patiti dall'impresa, in termini di distruzione di manufatti già realizzati e di nuove opere necessarie, a causa delle eccezionali calamità atmosferiche verificatesi nel novembre del 1976 (14 anni prima!).

E' importante osservare, sottolinea questo Giudicante, come la prima delle due richieste, confluite nell'unico debito riconosciuto, fosse stata oggetto - in data 11.12.1989 - di decreto ingiuntivo emesso in danno del Comune di Ferrandina; la seconda avrebbe attivato una nuova richiesta di ingiunzione di pagamento qualche anno dopo (decreto ingiuntivo n.589/92 del 29.9.1992).

Al Consiglio Comunale di Ferrandina è stato così chiesto di approvare il riconoscimento di un debito che aveva in parte già tutti i requisiti per la formalizzazione delle procedure esecutive (decreto ingiuntivo n.512/89).

Se l'Amministrazione  Comunale, nel rispetto di una elementare ed ovvia regola di conoscenza e di informazione, avesse provveduto a motivare le ragioni poste a fondamento dell'atto di riconoscimento (“Il riconoscimento del debito…deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo…” art.24, co.2, l. n.144/1989) avrebbe consentito, a se stessa ed all'organo consiliare, di percepire “funditus” la potenziale pericolosità di tale partita debitoria, così anche sollecitando maggiore cura e diligenza nella predisposizione nelle procedure preordinate all'accordo   di cui al comma 5 del medesimo articolo, e ponendo di conseguenza le basi  per la sospensione delle procedure esecutive eventualmente intraprese, di cui al successivo comma 6.

In altre parole, il legislatore, attraverso le norme ora richiamate, aveva predisposto in favore delle Amministrazioni locali onerate da numerose pregresse situazioni debitorie, un piano efficace di risanamento essenzialmente fondato su una consapevole e motivata ricognizione delle partite debitorie da onorare.

La  necessità  della  singola  e  specifica  motivazione,  ancorché

finalizzata alla verifica della utilità della prestazione, dell'opera o della

fornitura per le esigenze dell'ente locale, era anche strumentale alla piena e meditata comprensione dello stato del rapporto obbligatorio, in riferimento al quale - la Giunta Municipale prima, ed il Consiglio Comunale successivamente - avrebbero potuto adottare le iniziative amministrative o giudiziarie opportune per contrastarne, modificarne ovvero accoglierne il contenuto.

Se il debito verso l'Impresa Bitondo fosse stato esaminato, studiato e motivato, come era esigibile in una procedura straordinaria quale è il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sarebbe stato possibile evidenziare che lo stesso era comunque parzialmente ricompreso in una ingiunzione giudiziale - peraltro non opposta - e che la conseguente attuazione delle procedure esecutive, anche per la parte residuale relativa al Decreto ingiuntivo n.589/92, era suscettibile di immediato arresto dinanzi al Giudice competente.

La grossolana superficialità di tale omissione procedurale, non giustificabile da alcuna prassi più o meno consolidata, vale a connotare negativamente la condotta di entrambi gli Organi - Giunta Municipale e Consiglio Comunale - che concorsero a garantire l'adozione dell'atto deliberativo, e di quanti - funzionari ed impiegati preposti alla istruzione dei rapporti obbligatori in essere, funzionari degli Uffici finanziari preposti alla ricognizione degli impegni finanziari dell'Ente locale, funzionari dell'Ufficio di Segreteria comunale preposti alla cura  della  legalità  dell'azione  amministrativa  -  non fornirono alcun

avviso  ed  alcuna sollecitazione verso una maggiore attenzione e verso

un diverso e più qualificato scrupolo operativo.

Si ripete: la straordinarietà e la eccezionalità dell'atto amministrativo da adottare richiedeva non tanto il mero rispetto della lettera della legge;  quanto la comprensione intelligente e, per così dire, “amministrativamente orientata” dei percorsi indicati dal legislatore per affrancarsi dal peso dei rapporti obbligatori di debito non definiti per la insufficienza delle necessarie risorse finanziarie.

In tal modo delineato il contesto operativo in cui è stata predisposta, adottata ed approvata la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio n.60 del 27.9.1990, ne discende, anche per quanto detto “supra” che i macroscopici ed evidenti tratti di grave insufficienza, disorganizzazione e negligenza sono da ascrivere a tutti i soggetti che, in ragione dei rispettivi poteri e delle peculiari capacità istituzionali di intervento, dovevano correttamente orientare l'azione amministrativa.     

Il Sindaco D'Amelio, oggi qui convenuto, risulta essere - in quanto capo dell'Amministrazione comunale di Ferrandina  lungo un arco temporale di circa 16 anni continuativi - responsabile in una misura rilevante ma non assorbente rispetto alla complessiva potenzialità lesiva delle scelte procedimentali, istruttorie e provvedimentali poste in essere.

Nella condotta da questi tenuta, in particolare, non è dato riscontrare alcuna iniziativa atta ad assicurare il successo del finanziamento CASMEZ, attraverso la più volte ricordata adozione di un provvedimento formale di assunzione degli oneri di una manutenzione della strada in corso di realizzazione, né è dato comprendere le ragioni della disarmante inerzia serbata di fronte ai due decreti ingiuntivi del pagamento di somme a dir poco discutibili. E non può parlarsi, con riferimento alle mancate opposizioni, di scelte opinabili e non contestabili perché emesse all'esito futuro ed incerto di un giudizio.

Lungi dal voler comodamente valutare con il “senno del poi” e dal voler pretendere da altri capacità di “vaticinio processuale”, questo Giudice osserva come fosse all'epoca dei fatti ampiamente percepibile, usando la diligenza ordinaria, la sussistenza di ragioni solide per paralizzare tanto  l'emissione degli ordini di pagamento quanto le iniziative “in executiviis”.

Da un lato, infatti, non v'era stata alcuna quantificazione né alcun contraddittorio, in ordine alla quantificazione dei danni asseritamene patiti dall'Impresa Bitondo a causa dei nubifragi verificatisi ben oltre dieci anni prima; dall'altro lato, e si è costretti a rimarcare la negligenza osservata nella procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, bastava convenire con il creditore il piano di rateizzazione per sospendere la procedura esecutiva eventualmente intrapresa.

A tale predetto fine, sarebbe stato peraltro sufficiente, giusta quanto previsto dalla norma contenuta nel richiamato comma 6 dell'art.24 L. n.144/1989, produrre innanzi al Giudice adito la semplice  “richiesta”  di   convenire    con    il    creditore   il   piano  di

rateizzazione,   per   ottenere   la    sospensione   dell'esecuzione,   non

essendo necessario rappresentare di aver conseguito l'accordo.

La descritta serie di omissioni non può essere ascritta al “tipo” di mere disattenzioni scusabili.

Esse denotano, come detto “infra”, un grave senso di disaffezione e di superficiale negligenza in momenti di snodo fondamentali nella gestione delle risorse pubbliche e nella cura delle scelte amministrative a quelle preordinate. E delineano, nel contempo, una grave divaricazione tra la delicatezza del ruolo ricoperto e l'attenzione esigibile dalla titolarità delle funzioni.

Considerazioni di eguale segno e gravità il Collegio reputa di poter svolgere sulla condotta tenuta dal Direttore dei lavori, geom. Alberto Pasquino, oggi quivi convenuto insieme al Sindaco pro-tempore D'Amelio. Questi risulta aver ricoperto in un lungo arco temporale la carica di Direttore dei lavori in oggetto e la carica di responsabile dell'U.T.C. di Ferrandina. A questi la Procura Regionale addebita una serie di omissioni riferite a condotte esigibili proprio in momenti fondamentali della vicenda amministrativa e tecnica, momenti nei quali il geom. Pasquino ricopriva le predette cariche, e dunque a ragione poteva essere considerato come unico e qualificato interlocutore dell'Amministrazione e dell'Impresa Bitondo in ordine agli aspetti problematici emergenti dalla esecuzione dei lavori.

Invero la contabilizzazione delle opere eseguite dall'Impresa appaltatrice era stata eseguita per la prima volta dalla Direzione lavori in data 9.10.1976: l'importo contabilizzato a quella data, e dunque oggetto di specifico e mirato accertamento, ascendeva a                              £ 113.325.290; tale somma veniva ridotta a £ 105.126.000 a seguito di

collaudo parziale effettuato il successivo 14.10.1977 dalla CASMEZ.

Dopo oltre un decennio l'Impresa Bitondo quantificava i lavori eseguiti a tutto il 30.9.1976 (dunque lavori riferiti al medesimo arco temporale su cui si era concentrata e formalizzata  l'attività accertativa di contabilizzazione  svolta dal geom. Pasquino) in  £ 263.210.150 somma pari a più del doppio di quanto accertato in sede di contabilizzazione svolta dal Direttore dei lavori: tale ultima predetta somma veniva dallo stesso geom. Pasquino stimata come effettivamente riferibile ai lavori eseguiti dall'Impresa.

In tale palese e manifesta discrasia di valutazioni, la cui paternità era da riconoscere allo stesso geom. Pasquino, questo Collegio individua un primo e significativo segnale di grave superficialità nella verifica tecnica delle opere in costruzione.

Allo stesso geom. Pasquino, sempre in ragione ed in forza del duplice incarico ricoperto in un arco temporale (1972-1980)  di sicuro rilievo per la compiuta esecuzione dei lavori, è anche ascrivibile la omessa segnalazione della necessità di predisporre il piano manutentivo  per la conservazione e la ottimale tenuta della costruenda strada: il Collegio sottolinea come la predisposizione di tale progetto di manutenzione fosse condizione ineludibile per la erogazione dell'integrale contributo CASMEZ. Di conseguenza, sottolinea ancora il Collegio la mancata adozione di tale piano ha di fatto impedito l'ottenimento dell'integrale finanziamento dell'opera.  Tale condizione era contemplata negli accordi pattizi, era stata più volte richiamata dalla stessa CASMEZ; conseguentemente, la mancata attivazione degli uffici tecnici ed amministrativi  per la definizione di tale necessario elemento integrativo della piena efficacia del contratto con la CASMEZ riveste i tratti della grave negligenza ascrivibile alla condotta tanto dei vertici amministrativi dell'Ente, secondo quanto prima spiegato, quanto a quella dell'organo tecnico preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e del contratto.

Altra rilevante omissione, ugualmente imputabile al geom. Pasquino, questo Giudice ritiene di poter individuare nell'assenza di ogni dato o elemento certo ed attendibile sui pur asseritamene eseguiti “lavori straordinari” dall'impresa Bitondo, a seguito e per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel novembre del 1976.

Ugualmente grave, come giustamente sottolineato da Procura attrice, appare anche l'incertezza serbata dalla Direzione lavori  nella doverosa attività di sollecitazione delle operazioni di collaudo, la cui pronta definizione avrebbe consentito al Comune di Ferrandina, Amministrazione appaltante, di non subire le perniciose conseguenze poi derivate dalla analoga iniziativa parziale attivata e definita dalla CASMEZ, e concretizzatesi nella legittima revoca del contributo finanziario residuato dal collaudo parziale.

Appare, dunque, al Collegio fondata, in quanto suffragata da riscontri fattuali evidenzianti scostamenti comportamentali gravi tra il contenuto delle mansioni e dei compiti riconducibili alla Direzione lavori e  l'esecuzione  che  degli  stessi  è  stata  in  concreto assicurata,

l'emergenza  di precise  responsabilità  ascrivibili alla Direzione lavori

 in ordine alla produzione del danno oggi all'esame.

L'inerzia e la superficialità accertate nelle modalità di governo della esecuzione dei lavori di costruzione della strada hanno determinato la creazione di un vero e proprio vuoto operativo, tradottosi nell'assenza  di ogni credibile e veritiero riferimento tecnico sul quale, e grazie al quale, poter fondare una valida ed efficace difesa contrastante le ragioni vantate dall'Impresa Bitondo.

La gravità delle contestazioni che questo Giudice valuta come “giuste”, sì come mosse dalla Procura Regionale alla Direzione lavori, si spiega in ragione del fatto che l'attività spiegata dal Direttore dei lavori nel campo tecnico dell'esecuzione dell'opera, attività che è poi quella in cui si esalta la sua funzione essenziale, non è contenuta nei limiti ristretti di una generica sorveglianza o di un semplice controllo, ma si dispiega in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante  ordini di servizio ed istruzioni finalizzati - anche - ad assicurare la completa esecuzione ed il perfetto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto. Ivi compreso, dunque, e nel caso di specie, quello inerente alla predisposizione  del progetto di manutenzione della costruenda strada, la cui adozione, come si è più volte detto,  costituiva condizione ineludibile perché potesse essere integralmente assicurato il finanziamento dell'opera.

In tal modo individuate le individuali responsabilità rinvenibili nelle condotte - attive ed omissive - serbate dai due soggetti oggi qui convenuti  - Sindaco D'Amelio e Direttore dei lavori geom. Pasquino, rispettivamente Capo  dell'Amministrazione  comunale  e responsabile

dell'U.T.C.  e  della  Direzione  dei  lavori - il  Collegio deve prendersi

cura di determinare l'entità del danno ascrivibile alle predette condotte.

Premesso che il danno complessivamente patito dall'Amministrazione comunale di Ferrandina per effetto della complessa vicenda finora descritta risulta essere quello esattamente determinato dalla Procura Regionale nell'atto di citazione oggi all'esame, e quantificato in € 603.656,00 questo Giudice reputa che una significativa parte dello stesso, quantificabile in una somma pari  a più della metà dell'importo predetto, e stimata in € 350.000,00, vada addebitata a quei soggetti (Consiglieri comunali che adottarono la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, Segretario comunale Luciano Plati - deceduto - ed altri funzionari di vertice che ebbero modo di esaminare e di prendere visione degli sviluppi negativi che la vicenda in argomento andava assumendo) che non risultano convenuti - né convenibili - nel presente giudizio.

Le ragioni di tale sensibile e significativa riduzione dell'area del danno risarcibile, ed addebitabile agli odierni convenuti, questo Giudice rinviene nel contesto motivazionale ed argomentativo sopra svolto, nel quale si è cercato di dimostrare come la condotta dei soggetti oggi evocati nel presente giudizio, per quanto rivestita di specifica e particolare gravità, non può assolutamente essere considerata esclusiva del concorso di altre e diverse responsabilità, comunque riconducibili all'azione amministrativa complessivamente demandata ad altri organi istituzionali dell'Ente comunale.

Una   maggiore   attenzione   da   questi   ultimi   riservata   alla

“involuzione” della vicenda amministrativa e contrattuale all'esame di

questo Giudice avrebbe certamente prodotto iniziative “sollecitatorie” miranti, in via generale e specifica, ad assicurare maggiore cura sull'adempimento di chiari obblighi imposti dalla legge - e dal contratto - la cui osservanza ed il cui rispetto avrebbero evitato la produzione delle catastrofiche conseguenze finanziarie poi verificatesi.

Il Collegio reputa, dunque, pienamente rispondente a criteri di effettività e giustizia, criteri anche animati e vitalizzati da un limitato uso del potere riduttivo applicato in considerazione della oggettiva complessità della vicenda “gestita” dagli odierni convenuti, addebitare a questi ultimi la somma di € 100.000,00 cadauno quale risarcimento del danno patito dal Comune di Ferrandina.

L'esercizio del potere riduttivo, applicato attraverso la riduzione di ulteriori e complessivi € 53.656,00, segue la determinazione del danno erariale ascrivibile esattamente ai due convenuti odierni, induce così questo Giudicante ad attribuire a ciascuno di essi  - secondo un criterio  equitativo  - l'obbligo risarcitorio determinato in € 100.000,00 cadauno, comprensivi di rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a)      condanna i sigg.ri Saverio D'AMELIO  e Alberto PASQUINO   al  risarcimento   del  danno  in favore  del   Comune  di

Ferrandina  nella misura  di  € 100.000,00 ciascuno. Interessi legali dal

 deposito della sentenza fino al soddisfo;

b)      le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 735,47=

Euro Settecentotrentacinque/47.=

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2007.

          Il Relatore                                   Il Presidente

dott. Giuseppe Tagliamonte       dott. Adriano FESTA FERRANTE            

F.to Giuseppe Tagliamonte            F.to Adriano Festa Ferrante 

 

Depositata in Segreteria il 24/09/2007

       Il Dirigente

      ( dott. Tommaso Panza)

    F.to Tommaso Panza